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Modalità semplificate per i datori di lavoro domestico per gli obblighi di comunicazione all'Inps relativi all'assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro. L'Inps trasmette in via informatica ai Servizi competenti, al ministero del Lavoro, all'Inail e alla Prefettura le comunicazioni semplificate, utilizzando il Sistema pubblico di connettività.
Modifiche alla rubrica dell'articolo 6 (articolo 6). Un emendamento approvato ha modificato la rubrica dell'articolo6 in "Deduzione dall'Ires e dall'Irpef della quota di Irap relativa al costo del lavoro e degli interessi".
Mutui prima casa (articolo 2). Tra le modifiche non si applicano gli onorari notarili, bensì il solo rimborso delle spese, agli atti di consenso alle surrogazioni relative a determinate tipologie di mutui (per acquisto, ristrutturazione e costruzione dell'abitazione principale) contratti dai soggetti per cui è prevista la rinegoziazione obbligatoria. Per le operazioni di portabilità disciplinate dall'articolo 8 del Dl 7/2007 non debbano essere applicati costi di alcun genere nei confronti dei clienti. Le modalità di calcolo delle rate dei mutui a tasso d'interesse variabile trovano applicazione nei confronti dei mutui garantiti da ipoteca, nonché dei mutui accollati anche a seguito di frazionamento. Resta ferma la corresponsione, da parte dello Stato, della differenza tra gli importi delle rate e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali. Viene rinviato a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di comunicazione agli intermediari finanziari, sulla base delle informazioni disponibili all'Anagrafe tributaria, dei contribuenti per cui possano ricorrere le condizioni per la corresponsione della differenza da parte dello Stato. Agli operatori spetta un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, di ammontare pari alla quota di rata a carico dello Stato: viene demandato al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la fissazione delle modalità tecniche per garantire il credito e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche per emanare i provvedimenti che individuano le risorse necessarie per il finanziamento delle operazioni di sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali. Vengono estesi agli intermediari finanziari iscritti agli appositi albi alcuni obblighi previsti in origine per le banche. Si tratta dell'obbligo di assicurare, ai contraenti dei mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, la possibilità di stipula di questi contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea, nonché dell'obbligo di osservare le disposizioni della Banca d'Italia in materia di pubblicità e trasparenza, e di trasmettere alla Banca centrale segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte, nonché su numero e ammontare dei mutui stipulati. Gli oneri derivanti dalla nuova disciplina in materia di mutui sono pari a 350 milioni di euro per il 2009, come previsto dalla relazione tecnica.
Patto di stabilità interna e Comune di Roma (articolo 18, commi 4-quater e 4-quinquies). Esclusa l'applicazione del Patto di stabilità interno per gli anni 2009 e 2010 nei confronti del comune di Roma, con riferimento alla sola gestione ordinaria del Comune, a seguito della nomina del Sindaco, ai sensi dell'articolo 78 del Dl 112/2008 (manovra d'estate), a Commissario straordinario del Governo al fine di favorire il rientro dall'indebitamento pregresso del Comune medesimo. In particolare viene previsto che alla gestione ordinaria del comune di Roma si applichino le disposizioni previste per gli enti di nuova istituzione nell'anno 2008, che dispongono l'applicazione del Patto di stabilità interno soltanto a decorrere dall'anno 2011. Il concorso del Comune di Roma al raggiungimento degli obiettivi di risparmio che avrebbero dovuto derivare dall'applicazione delle regole del Patto negli anni 2009 e 2010 è posta a carico del piano di rientro dall'indebitamento pregresso previsto dall'articolo 78 del Dl 112/2008. La tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro sarà rimodulata da un accordo ad hoc tra il ministero dell'Economia e il Commissario straordinario del Governo in modo da garantire la neutralità finanziaria in termini di saldi di finanza pubblica.
Porno-tax (articolo 30). Estensione della tassazione addizionale prevista per le trasmissioni televisive di contenuto pornografico (cosiddetta porno-tax) ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare, che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento.
Pubbliche amministrazioni e attività svolte tramite strutture societarie (articolo 18, commi 4-septies e 4-octies). Limiti all'attività che le amministrazioni pubbliche possono svolgere tramite di strutture societarie. La modifica esclude dai limiti le società che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro, nonché delle "amministrazioni aggiudicatrici" individuate dall'articolo 3, comma 25, del codice degli appalti pubblici (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico ed associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti).
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